Veneto in zona Rossa. Cosa rimane aperto e cosa non si può fare

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto per il contenimento dei contagi da Covid 19 che sostituisce l’ultimo Dpcm. Ecco tutto quello che si può fare e quello che, invece, è vietato.

Il decreto legge è in vigore il 15 marzo al 6 aprile 2021. «Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

SCUOLE

  • sospensione dell'attività in presenza e svolgimento della didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.

SPOSTAMENTI, VISITE, TRASPORTI

  • fino al 27 marzo divieto di spostamento tra regioni o province autonome, salvo motivi di lavoro, salute o necessità. E' sempre consentito il rientro presso il domicilio o abitazione.
  • I trasporti pubblici possono essere riempiti fino ad un massimo del 50%.
  • Vietati tutti gli spostamenti, sempre con l’eccezione delle situazioni di lavoro, necessità/salute, degli spostamenti per assicurare la didattica e il rientro presso domicilio o residenza.

SECONDE CASE

  • consentito se si trovano in zona gialla o arancione ma senza uscire da zona rossa o arancione scuro;
  • vietato invitare amici o parenti;

BAR E RISTORANTI

  • Ristorazione per asporto dalle ore 5.00 alle 22.00 (art.46, comma 2)
  • Bar senza cucina (ateco 56.3) asporto solo fino alle 18.00 (art.46, comma 2)
  • Ristorazione con consegna a domicilio sempre consentita h24 (art.46, comma 2)
  • Ristorazione con servizio mensa per lavoratori dipendenti (no p.i.) su base contrattuale (art.46, comma 1)
  • Somministrazione alimenti e bevande nelle aree di rifornimento carburanti in autostrada, E45 e E55, ospedali, porti e aeroporti (art.46, comma 3)
  • Ristorazione nelle strutture ricettive con cucina per i soli clienti della struttura (art.46, comma 1)

ATTIVITA' COMMERCIALI E CENTRI COMMERCIALI

  • Nelle giornate festive e prefestive in tutta Italia sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati al coperto e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio ad eccezione dei generi alimentari e di prima necessità, delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, tabacchi, edicole e di quanto previsto dall’art.45 comma 1 allegato 23
  • Sono chiusi i mercati, salvo la vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

SALE GIOCHI, DISCOTECHE E SALE DA BALLO

  • Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
  • Restano sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività in sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso.

Elenco attività NON sospese

Commercio al dettaglio (art. 45, comma 1 e allegato 23)

•Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

•Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

•Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

•Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

•Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

•Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco 47.4)

•Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

•Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

•Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio

•Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

•Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

•Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

•Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

•Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati

•Commercio al dettaglio di biancheria personale

•Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

•Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

•Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

•Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

•Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

•Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

•Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

•Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

•Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

•Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

•Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

•Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

•Commercio al dettaglio ambulante ITINERANTE di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

•Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

•Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

•Commercio al dettaglio ambulante NEI MERCATI di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici (art.45, comma 2)

 

Edicole, tabaccai, farmacia e parafarmacie (art.45, comma 3)

Nei giorni festivi e prefestivi - all’interno dei mercati al coperto e nei Centri/Parchi/Gallerie Commerciali – farmacie, parafarmacie, sanitarie, lavanderie, tintorie, alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie (combinato disposto art. 45, comma 1 e art.26, comma 2)

Servizi alla persona (art. 45, comma 1 e allegato 24)

•Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

•Attività delle lavanderie industriali

•Altre lavanderie, tintorie

•Servizi di pompe funebri e attività connesse

•Pubblici esercizi e strutture ricettive

Ristorazione per asporto dalle ore 5.00 alle 22.00 (art.46, comma 2)

•Bar senza cucina (ateco 56.3) asporto solo fino alle 18.00 (art.46, comma 2)

•Ristorazione con consegna a domicilio sempre consentita h24 (art.46, comma 2)

•Ristorazione con servizio mensa per lavoratori dipendenti (no p.i.) su base contrattuale (art.46, comma 1)

Somministrazione alimenti e bevande nelle aree di rifornimento carburanti in autostrada, E45 e E55, ospedali, porti e aeroporti (art.46, comma 3)

•Ristorazione nelle strutture ricettive con cucina per i soli clienti della struttura (art.46, comma 1)

•Strutture ricettive (art. 28)

•Altre attività/servizi non sospese/i

 

Uffici e studi professionali (art.30)

•Banche, assicurazioni, settore agricolo, zootecnico e la relativa filiera di beni e servizi (art.29, comma 2)

•Piscine, palestre, centri benessere e centri termali solo per servizi essenziali di riabilitazione e terapia medica (art.17, comma 2)

•Noleggio veicoli e altri mezzi di trasporto

•Grossisti e Agenti di commercio